L’etichetta applicata su una bottiglia può essere considerata come la carta d’identità del vino, e pertanto deve riportare precise indicazioni e illustrazioni atte a far conoscere al consumatore la vera natura del prodotto cui la stessa si riferisce.

L’etichetta assume, perciò, una rilevanza importante, in quanto determina il primo contatto del consumatore con il vino. Infatti, nella realtà commerciale attuale, l’unico messaggio che l’imbottigliatore può far giungere a colui che berrà il prodotto è rappresentato dalle indicazioni che sono riportate sull’etichetta.

L’etichetta, quindi, trasmette tutta una serie di informazioni importanti sul vino e sulle sue caratteristiche. Le informazioni devono essere chiare, complete e verificabili. La Comunità Europea ha emanato a tale proposito una serie di regole precise in modo da creare uniformità normativa a livello europeo.

La normativa C.E. riunisce i vini D.O.C. e D.O.C.G. sotto la sigla D.O.P. (Denominazione d’Origine Protetta).

1. Regione determinata da cui proviene il prodotto
Indica la zona geografica da cui proviene il prodotto (es. Alba) che può essere accompagnata dal riferimento del vitigno (es. Dolcetto)

2. Menzioni specifiche tradizionali D.O.C. o D.O.C.G.
Le espressioni Denominazione di Origine Controllata (d.o.c.) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita (d.o.c.g.) significano che si tratta di un prodotto altamente qualificato, ottenuto nel rispetto di norme rigorose che ne garantiscono una qualità elevata. Queste indicazioni possono essere accompagnate dalla sigla d.o.p., che definisce, a livello europeo, i vini a Denominazione d’Origine.

3. Volume nominale del vino
Il volume nominale del vino deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri.

4. Annata
A partire dalla vendemmia 2010 l’indicazione dell’annata è obbligatoria per tutti i vini d.o.c.g. e d.o.c., ad esclusione delle tipologie spumante, frizzante e liquoroso.

5. INDICAZIONE DEL PRODUTTORE O IMBOTTIGLIATORE
Deve essere sempre indicato ogni riferimento relativo al produttore e/o all’imbottigliatore (per i vini importati, l’importatore o il venditore) con relativa ragione sociale e luogo dello stabilimento. In aggiunta è possibile utilizzare un codice (se previsto nello Stato Membro) che identifica ulteriormente uno di questi soggetti.

6. Indicazione della provenienza
Il termine “prodotto in” (o termini equivalenti come “vino di”, “prodotto di” etc) seguito dal nome dello Stato Membro, indicano il territorio in cui le uve sono state vendemmiate e vinificate.

7. Indicazione del lotto
Numerazione che indica un insieme di bottiglie appartenenti alla medesima partita, prodotte in circostanze praticamente identiche. È preceduto normalmente dalla lettera “L”.

8. Indicazioni ecologiche
Sui contenitori o sulle etichette dei prodotti immessi sul mercato deve figurare anche un invito a non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso.

9. Contiene solfiti
Indica che il prodotto è stato trattato con allergeni quali anidride solforosa.

10. Titolo alcolo metrico effettivo
La gradazione deve essere espressa con unità o mezze unità di percentuale in volume (es. 10% vol,10,5% vol) e può essere preceduta dall’espressione “titolo alcolometrico effettivo’’ o “alcole effettivo’’ o dall’abbreviazione  “alc’’.