Vini D.O.P. Denominazione di Origine Protetta
(D.O.C. e D.O.C.G.)
La categoria dei vini d. o.p., in Italia comprende i vini d. o.c. (Denominazione di Origine Controllata) e d. o.c. g. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).
I Vini a denominazione d’Origine sono prodotti in un’area territoriale delimitata con caratteristiche chimiche e organolettiche ben precise, fissate a priori nei regolamenti di produzione, i cosiddetti Disciplinari di Produzione.
I disciplinari prevedono le tipologie di vino che si possono produrre, i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro di vigneto, le varietà da utilizzare, la resa di trasformazione da uva in vino, la gradazione alcolometria minima naturale ed al consumo e il tipo e la durata dell’eventuale invecchiamento. Le uve da cui è ottenuto un vino a d. o.p. sono per il 100% prodotte, trasformate ed elaborate nell’area geografica delimitata. In pratica tutto il ciclo produttivo (dal vigneto alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal Disciplinare di Produzione.
Oltre a tutto questo, i Vini d. o.p. (d. o.c. e d. o.c. g.), a differenza delle precedenti categorie, sono controllati anche qualitativamente: prima di essere posti in commercio devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisiche ed organolettiche al fine di accertare la loro rispondenza ai parametri imposti nel Disciplinare di Produzione.
I vini d. o.c. g., in più, sono sottoposti a regole di produzione più severe e hanno Disciplinari di Produzione molto più restrittivi rispetto ai quelli per vini d. o.c.. Prima di essere riconosciuti come d. o.c. g. questi vini devono aver avuto una militanza di almeno cinque anni tra vini d. o.c.
Ogni singola bottiglia di un vino a d. o.c. g. deve essere munita di un contrassegno di Stato, ossia una fascetta con un codice alfanumerico rilasciata dallo Stato e posizionata sul collo della bottiglia. Tale fascetta è assegnata agli imbottigliatori per ogni singola bottiglia prodotta.
I.G.P. – Indicazione Geografica Tipica (o I.G.T.)
Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese – di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica. Le uve da cui è ottenuto un vino a i.g.p. provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica. Per i vini a i.g.p. è stata introdotta la delimitazione della zona di vinificazione delle uve. Ciò significa che non sarà più possibile produrre un vino a i.g.p. da uve vendemmiate in una regione, ma vinificate in un’altra (ad eccezione del 15% delle uve che possono provenire da fuori zona). Inoltre i vini a i.g.p. saranno sottoposti a più rigide procedure di controllo.
Vini generici
I vini generici con possibilità di indicare annata e/o vitigno sono vini senza nessuna indicazione riferita all’origine e possono essere prodotti con uve provenienti da varie zone e/o da vari Stati Membri. Possono riportare in etichetta il riferimento all’annata e/o alla varietà di uve utilizzate.